Statuto

 

World Health Academy Dermatology and Pediatrics

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

Costituzione – denominazione – sede

È costituita un’Associazione senza fine di lucro, denominata Associazione World Health Academy of Dermatology and Pediatrics, (in sigla WHADandP) (d’ora in avanti: Associazione), sodalizio senza finalità di lucro avente sede legale ed operativa principale a Roma in Piazza Randaccio n. 1. I l trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale . L’Associazione è costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.C.

L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale. Può istituire sedi operative nei luoghi e nelle località ritenute più idonee allo svolgimento delle attività istituzionali e può cooperare con altre Associazioni, Enti di ricerca, Atenei, etc. per perseguire l’oggetto del proprio statuto.

L’Associazione è affiliata alla World Health Academy con sede a Locarno in Via Trevani n. 1

 

Articolo 2

Durata

L’Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato a norma di Statuto

 

Articolo 3

Scopo

Gli obiettivi della Associazione sono:

  1. Fornire leadership internazionale su argomenti concernenti il benessere dermatologico del bambino, stabilire programmi di ricerca, evincere opzioni di politica sanitaria, definire, controllare e valutare le tendenze nell’ambito della salute del bambino con problemi
  2. Studiare e valutare tutti gli aspetti inerenti la salute dermatologica in età pediatrica, sviluppare programmi, approvati da organi ufficiali o da singoli membri, che assicurino la formazione adeguata e continua di medici qualificati per soddisfare per soddisfare le ne- cessità assistenziali in ambito di dermatologia
  3. Analizzare e indirizzare le politiche per l’edu cazione sanitaria e gli aspetti ad essa collegati, grazie alle quali fornire il più elevato standard di educazione per le famiglie
  4. Coordinare e centralizzare la comunicazione e i rapporti fra individui ed enti interessati alla salute del
  5. Organizzare Conferenze ed Eventi di formazione e di aggiornamento sul tema della salute del bambino con problemi
  6. Suggerire e definire Linee Guida diagnostiche e terapeutiche in ambito di dermatologia pediatrica
  7. Cooperare con le Autorità e gli Enti Governativi per tradurre in maniera ottimale le Linee Guida in eccellenza della pratica

 

Articolo 4

Soci

Possono essere ammessi a divenire Soci dell’Associazione tutte le persone fisich e di ambo i sessi, dottori in medicina e chirurgia con specializzazione o specializzandi in dermatologia e/o pediatria.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione, se espressamente stabilita dal Consiglio Direttivo, di una quota associativa annuale la cui entità e modalità di pagamento viene determinata annualmente sempre dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali di ammissione ed associative sono intrasmissibili (né inter vivos né mortis cau- sa) e non sono rivalutabili.

I Soci si distinguono in: – Soci FONDATORI – Soci ORDINARI – Soci SOSTENITORI

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che abbiano richiesto di far parte dell’Associazione per svolgere un’attività contemplata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. Tanto i Soci Fondatori quanto i Soci Ordinari hanno diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e nell’Assemblea Straordinaria , anche in caso di delibere relative a modifiche statutarie e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che intendono sostenere finanziariamente l’Associazione e avvalersi dei servizi forniti dalla stessa. I sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono rivestire cariche societarie. L’entità minima del co ntributo dei sostenitori viene fissata all’inizio di ciascun anno dal Consiglio Direttivo.

È esclusa per tutti i Soci la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Articolo 5

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione da parte di un aspirante Socio, dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Nella domanda devono essere indicate le generalità complete, il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica ordinario, nonché l’accettazione integrale ed incondizionata dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti interni dell’Associazione, e quanto deliberato dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo anteriormente alla sua ammissione. Sulla ammissione a socio delibera il Consiglio Direttivo inappellabilmente.

 

Articolo 6

Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dell’Associazione, nonché dalle delibere regolarmente prese dall’Associazione.

 

Articolo 7

Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall’Associazione. Nessun tipo di remunerazione è dovuta ai Soci per l’eventuale opera prestata a favore dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può tuttavia deliberare l’erogazione di co mpensi esclusivamente a favore di quei Soci che effettuino prestazioni di natura strettamente professionale e tecnica nei confronti dell’Associazione stessa. L’entità del compenso sarà decisa dal Consiglio Direttivo in accordo con il Socio professionista o tecnico.

 

Articolo 8

Perdita della qualifica di Socio

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso, morosità, esclusione e comunque qualora il Socio arrechi grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione.

Il recesso si verifica per volontà del Socio che presenti le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata semplice, o pec, e nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento interno; la morosità, dovuta al mancato pagamento delle quote associative, è di- sciplinata dalle norme contenute nel Regolamento interno e viene dichiarata dal Consiglio Direttivo; l’esclusione si configura nel momento in cui il Socio attui un comport amento in contrasto con le finalità e gli scopi cui l’Associazione si ispira, non collabori per il raggiu ngimento delle finalità con gli altri Associati, vengano a mancare la capacità di agire o di intendere e di volere. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall’Assemblea dei Soci e comunicata all’interessato. Avverso l’esclusione l’associato può proporre ricorso all’Assemblea che delibererà nella prima adunanza successiva.

 

Articolo 9

Patrimonio, entrate, indennità

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

 

dalle quote sociali (di adesione, periodiche, per servizi direttamente attinenti l’attività st a- tutaria)

dai contributi volontari di Soci oppure di terzi

da donazioni

dai contributi ottenuti da enti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità statuta- rie o per specifici progetti nell’ambito delle stesse finalità

da eventuali entrate legate alle attività proposte dalla Associazione ed eventuali Royal- ties

dai crediti verso i Soci ed in generale verso i terzi

dagli eventuali beni immobili, immobilizzazioni immateriali e finanziarie

dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione

da disponibilità liquide

 

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote versate dai Soci, dai contributi degli Enti pubblici e privati, da eventuali proventi di gestione, da eventuali donazioni di terzi. La gestione del Patrimonio e dei mezzi finanziari, destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale, avviene con esclusione di qualsiasi scopo di lucro. È fatto divieto di distribuire, durante la vita dell’associazione, tra i Soci, utili o avanzi di gestione né in modo diretto né indire tto.

La partecipazione dei membri alle riunioni del Consiglio Direttivo non è remunerata. I membri del Consiglio Direttivo avranno diritto al rimborso delle spese vive da loro sostenute.

Articolo 10

Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno solare. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico e finanziario con- suntivo che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell’anno su cces- sivo. L’utile eventualmente riveniente dalla gestione associativa verrà obbligatoriamente reinve- stito nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale; è fatto quindi espresso divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili od avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 11

Organi della Associazione

Gli Organi della Associazione sono:

  1. L’Assemblea dei Soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. L’Organo di revisione (se nominato)

 

Articolo 12

Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

  1. L’Assemblea è indetta in via ordinaria in prima ed in seconda convocazione, con avviso inviato almeno quindici giorni prima della riunione stessa, per mezzo di posta ordinaria o di posta elettronica (e-mail). Con lo stesso avviso potrà essere indetta la seconda convocazione per il caso in cui la prima andasse L’Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata almeno una volta all’anno, Essa è composta dai Soci attivi, Fondatori e ordinari, i quali hanno diritto al voto.
  2. L’Assemblea Straordinaria dei Soci è indetta, in prima ed in seconda convocazione, con avviso inviato almeno venti giorni prima della riunione stessa, per mezzo di posta ordina- ria o di posta elettronica (e-mail). L’avviso di convocazione deve riportare il gio rno, l’ora e il luogo dell’Assemblea e gli argomenti posti all’Ordine del Con lo stesso avviso potrà essere indetta la seconda convocazione per il caso in cui la prima andasse deserta. L’Assemblea straordinaria può essere richiesta da un terzo dei Soci, dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti od anche soltanto dal Presidente. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell’Associazione indicando l’ordine del giorno proposto.

 

Articolo 13

Diritto di voto nell ’Assemblea

Ogni Socio nell’Assemblea ordinaria e straordinaria ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo previsto dall’art. 2532 C.C. Possono intervenire nell’Assemblea e partecipa- re alle deliberazioni tutti i Soci in regola con i pagamenti delle quote associative e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Un Socio con diritto di voto, può rappresentare un solo altro socio che goda dello stesso diritto, salvo che per l’approvazione di bilanci e rendiconti e che per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. In queste ultime due circostanze infatti è esclusa per qualsiasi Socio la possibilità di rappresentarne un altro.

Il voto non può essere espresso per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

 

Articolo 14

Presidente dell ’Assemblea

La presidenza dell’Assemblea, spetta al Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, al vice presidente. In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Pres idente. Fungerà da Segretario dell’Assemblea un socio designato dal Presidente che, ove necessario, proporrà all’Assemblea la nomina di due scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

 

Articolo 15

Assemblea ordinaria e straordinaria in 1° e 2° convocazione

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favo- revole della maggioranza dei presenti.

L‘Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono prese nti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni relative a persone si deve adottare lo scrutinio segreto.

Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare dal Presidente dell’Assemblea.

 

Articolo 16

Segretario della Assemblea

Di ogni riunione il Segretario dell’Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell’Assemblea e dagli scrutatori, se eletti.

 

Articolo 17

Poteri della Assemblea Ordinaria

L’Assemblea in sede ordinaria :

  1. Approva lo Statuto ed i Regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo dell’ Associazione
  2. Elegge, ogni cinque anni, il Consiglio Direttivo ed eventualmente l’Organo di revisione
  3. Esamina e si pronuncia annualmente sui Rendiconti economico-finanziari predisposti dalConsiglio Direttivo
  4. Delibera sulla relazione annuale del Presidente circa l’attività svolta dall’Associazione nell’esercizio precedente
  5. Approva le quote di ammissione dei nuovi Soci e quelle associative annuali preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo
  6. Delibera sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione di eventuali contributi associativi straordinari dovuti dagli Associati
  7. Delibera sui criteri ai quali l’Associazione dovrà ispirare in avvenire la pro pria attività relativamente ai problemi di carattere generale che interessano l’Associazione stessa
  8. Ratifica l’ammissione di nuovi Soci approvata dal Consiglio Direttivo
  9. Delibera sulla esclusione degli associati
  10. Delibera sulle modalità per l’elezione del Presidente dell’Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo, nonché sui regolamenti interni
  11. Delibera sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo riunendo- si almeno quindici giorni prima della convocazione elettiva
  12. Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo relative a nomine e designazioni di propri rappresentanti, nell’ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura econom ica, giuridica, sinda- cale
  13. Decide sulle proposte dal Consiglio Direttivo e sulle proposte dei singoli Soci, presentate in forma scritta per mezzo di posta elettronica almeno un mese prima della data dell’Assemblea

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei soci presenti.

 

Articolo 18

Poteri della Assemblea Straordinaria

L’Assemblea in sede straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione
  2. sullo scioglimento dell’Associazione e le modalità di liquidazione
  3. su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all’ordine del gio rno

Le proposte di variazioni dello Statuto devono essere sottoscritte da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo, mentre la proposta di scioglimento dell’Associazione dovrà ottenere altresì il parere favorevole della maggioranza dei Soci fondatori, ove esistenti almeno in numero di 3 (tre) elementi. Non possono essere modificati gli scopi dell’Associazione.

Le delibere relative a modifiche statutarie potranno essere redatte in forma libera, anche non seguendo necessariamente l’eventuale forma solenne del presente Statuto.

 

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato la prima volta con l’atto costitutivo dell’Associazione e successivamente è eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci. È composto da un numero variabile da tre a nove membri, compreso il Presidente, eletti tra i Soci, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Vice Presidente e il Segretario.

Il Presidente viene eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci.

La composizione del Consiglio Direttivo, per quanto riguarda la tipologia delle cariche interne, potrà essere adeguata, senza particolari formalità, alle esigenze dettate da necessità operative della Associazione stessa. Vige il principio della eleggibilità libera degli organi amministrativi dell’Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo esplicano il loro ufficio a titolo gratuito. Possono ricoprire cari- che sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

La qualità di Consigliere può cessare per scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od omissioni commesse nell’espletamento delle proprie funzioni. La perdita della qual ità di Consigliere dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso; l’interessato non avrà diritto al voto. Per la validità della delibera occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo, all’attenzione del suo Presidente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata con un preavviso di sei mesi. Nel caso in cui durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Diret- tivo provvederà alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti o, in alternativa ed a discrezione del Consiglio Direttivo, si può procedere alla surroga con il primo dei non eletti nell’ultima Assemblea elettiva. Nell’eventualità di dimi ssioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest’ultimo s’intenderà decaduto insieme con il Presidente ed occorrerà procedere tempestivamente a nuove elezioni.

 

Articolo 20

Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

  1. attua le decisioni dell’Assemblea dei Soci, adotta deliberazioni, delibera, sottopone al voto della Assemblea e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano l’Associazione
  2. redige i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
  3. delibera sulle domande di ammissione dei Soci
  4. adotta provvedimenti disciplinari
  5. determina annualmente l’entità e la modalità di riscossione del le quote di ammissione, associative e propone eventuali ulteriori contributi straordinari a carico dei Soci da sottoporre all’esame e alla delibera a ssembleare
  6. stabilisce le eventuali quote di partecipazione alle diverse attività sociali
  7. provvede, previa ratifica dell’Assemblea, alla nomina e designazione di propri ra ppresentanti, nell’ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giur idica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita
  8. costituisce eventuali Commissioni tecniche
  9. redige i Rendiconti economici e finanziari consuntivi
  10. fissa le date dell’Assemblea ordin aria dei Soci e convoca l’Assemblea straordin aria, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari
  11. nomina eventuali incaricati

Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto.

Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 21

  • iunioni del Consiglio Direttivo
  • i riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente gli argomenti all’O.d.G. , almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza , a mezzo posta elettronica (e-mail), tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno uno dei membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse con l’attività della Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in mancanza dal Vice – Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un presidente per l’adunanza. Delle riunioni del Consiglio deve esse- re redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo 22

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed ha la firma legale; in virtù di ciò è investito di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell’Associazione, ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, Associazioni e Università, nonché di procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili. In quest’ultimo caso è però necessaria la delibera del Consi- glio Direttivo.

Il Presidente assume provvedimenti d’urgenza da ratificare in Consiglio Direttivo.

Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l’esclusiva gestione ordinaria dell’Associazione fino all’Assemblea ord inaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all’elezione dei nuovi componenti gli Organi a ssociativi.

 

Articolo 23

Il Vice Presidente

È l’immediato collaboratore del Presidente; in caso di motivata assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne svolge le mansioni. A questi, per particolari compiti istituzionali, il Presidente può rilasciare delega.

 

Articolo 24

Il Segretario

Il Segretario ha in consegna i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci e ne redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta dell’albo dei Soci.

 

Articolo 25

L’Organo di Revisione

L’organo di revisione è facoltativo ovvero necessario secondo legge. Se necessario, è nominato dalla Assemblea e resta in carica per tre anni. È rieleggibile e non deve necessariamente esse- re costituito da soci della Associazione. L’organo di revisione presenta ogni anno il suo rapporto alla Assemblea dei soci e può essere monocratico.

 

Articolo 26

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall’Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. L’Assemblea straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere presentata da almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno i due terzi dei Soci presenti ed esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad Enti o altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di revisione se presente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.